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Aprire un conto online per il trading

Aprire un conto online per il trading
01/11/2019

Aprire un conto trading con un broker online è una procedura semplice. Tuttavia quando si compie questa scelta bisogna avere ben chiare in mente alcune indicazioni legate alla natura complessa del servizio che stiamo per sottoscrivere, che sono principalmente di due tipi: stiamo aprendo un conto (cos’è, a cosa mi servirà, che costi ha, con quale tipo di broker lo sto aprendo, che implicazioni legali comporta) e questo conto ci servirà per attività online (che strumenti servono, ha implicazioni o costi differenti rispetto al conto tradizionale, che tipo di assistenza mi verrà fornita a quali servizi consente di accedere rispetto al conto tradizionale).

Aprire un conto significa firmare un contratto, un contratto lungo e complesso che è sempre prendersi un po’ di tempo per leggere accuratamente. Il più delle volte la gran parte delle clausole del contratto non vi interesseranno, ma bisogna ricordare che un contratto ha valore legale ed è vincolante in tutte le sue parti, ancor di più in caso di problemi improvvisi e inaspettati o di controversie col broker stesso.

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Procedure off line e online per l’apertura di un conto trading

Fino a poco tempo fa non era possibile aprire un conto attraverso una procedura completamente online. Il motivo risiedeva nel fatto che la normativa obbligava il broker a “riconoscere” di persona il nuovo cliente: doveva vederlo in faccia ed assicurarsi che fosse realmente lui. Nel corso del tempo alcuni soggetti hanno introdotto una procedura che sfruttava l’esistenza di conti già aperti (quindi “riconosciuti”) presso altre banche. Tuttavia la ricezione, la stampa e il rinvio della documentazione firmata via posta ordinaria doveva sempre avvenire. Questo tipo di procedura è ancora utilizzato da molti broker e comporta l’attesa di alcuni giorni per la ricezione e l’approvazione dei documenti da parte del broker stesso.

Attualmente la situazione si è positivamente modificata e la normativa ammette il riconoscimento del cliente via web, sfruttando le videocamere che sono ormai installate su tutti i computer, tablet e smartphone (o che posso essere acquistate per pochi euro in qualunque negozio di informatica). Inoltre, dal 2013 è possibile firmare i documenti con la firma elettronica avanzata (FEA), che può sostituire la firma cartacea su quasi tutti i tipi di contratto; nel corso della compilazione online dei documenti avviene tutto in modo automatico e l’utente deve solo acconsentire a questa modalità di firma per l’invio dei documenti stessi.

È comunque sempre possibile recarsi presso una filiale o un ufficio commerciale per completare l’apertura, salvo per quegli intermediari esteri che non hanno alcuna rappresentanza fisica. Per l’attivazione dei servizi online può essere poi richiesto un test di invio via email oppure via sms, in modo da identificare in modo univoco non solo l’utente ma anche il computer e l’apparecchio mobile che questi utilizza.

Quale tipo di conto aprire?

Vi sono differenti tipi di conto, sia legati al tipo di intermediario sia al tipo di attività che vogliamo svolgere. Le banche che offrono un conto legato a servizi di trading solitamente offrono due tipi di conto: un conto corrente bancario tradizionale con l’accesso all’home banking (quindi con la possibilità di effettuare bonifici, monitorare il conto e le carte, effettuare operazioni borsistiche di base e non bancario, etc.) e un conto trading. Nel primo caso, il conto offre solitamente un interesse attivo ma può avere qualche costo in più per operazioni particolari; nel secondo caso, non ha costi né offre interessi attivi e consente l’accesso ai servizi di trading professionali (piattaforma evoluta, leva, marginazione, specifici mercati esteri, etc.).

Soggetti diversi dalle banche, come SIM o società finanziarie estere non bancarie, non possono offrire conti correnti remunerati ma solo “conti tecnici” di appoggio al trading, simili ai conti trading a cui abbiamo accennato. Inoltre le banche, come ricordato in precedenza, vantano una protezione del capitale presente sul conto fino a 100.000 euro, che per le SIM è invece di 20.000 euro; per ovviare a ciò, alcuni intermediari non bancari hanno attivato delle polizze assicurative per coprire un importo maggiore.

Va ricordato che per legge tutti gli intermediari devono mettere a disposizione sul sito web il “foglio informativo” del conto, che ne riassume costi, servizi e rischi.
La Banca d’Italia mette a disposizione un breve vedemecum di consigli sull’apertura di un conto. Tra le domande che l’utente dovrebbe farsi prima di procedere troviamo, in sintesi: voglio accedere solo a servizi di trading o anche a servizi bancari (carte, mutui, prestiti, bonifici, domiciliazione utenze, etc.)? Mi servirà anche un fido? Ho letto il foglio informativo del conto che voglio aprire? Ci sono penalizzazioni per la chiusura o il trasferimento di titoli o fondi ad altri intermediari?

I fogli informativi e i costi

Come detto, un conto trading è un conto corrente particolare, che ai servizi bancari tradizionali aggiunge l’accesso ai mercati e il necessario servizio di “custodia e amministrazione titoli”. Per questo motivo la lettura dei fogli informativi assume un’importanza non trascurabile per i rischi che comporta conferire i propri soldi a un intermediario, i costi fissi o variabili di gestione del conto e dei servizi complementari (che per le operazioni più comuni sono di solito pari a zero) e i costi operativi (commissioni e spread applicati sugli eseguiti) strettamente legati al trading.

Se le prime due voci sono comuni anche ai tradizionali conti correnti, la terza è ovviamente specifica per la negoziazione telematica di strumenti finanziari. In questo caso può avere un peso verificare, oltre ovviamente al dettaglio delle commissioni applicate, anche il tasso di cambio di conversione in acquisto e in vendita delle divise estere che si intendono utilizzare, la tempistica e la modalità di addebito della conversione e di altre voci di costo e i canoni per le piattaforme, per i software, per la marginazione overnight e intraday, per i dati di borsa in push dei singoli mercati, per l’informativa e per tutti gli altri i servizi collegati, tra cui l’assistenza telefonica in caso di emergenza (con attenzione anche in questo caso alla tempistica e alla modalità di addebito di questi costi). Tutte voci, queste, elencate singolarmente e dettagliatamente nei fogli informativi.

Contratti e clausole vessatorie

La normativa, con particolare riferimento al Codice del Consumo (D.Leg. 6/9/2005 n.206, aggiornato nel 2015), prevede che se in un contratto commerciale vi sono delle clausole considerate “vessatorie” per il consumatore, le stesse regole non nulle, anche se il consumatore ha firmato il contratto. Il comma 2 dell’articolo 33 del Codice elenca ben ventidue possibili tipologie di clausole vessatorie generali, ma è il comma 3 che interessa direttamente il trading online. Questo infatti prevede che il broker possa sì annullare in qualunque momento il contratto con il cliente-trader senza giustificato motivo, ma che non possa fare altrettanto quando si tratta di modifiche al contratto stesso, per esempio aumentando commissioni o canoni; in questo caso è obbligato a informare il cliente con “congruo preavviso” e a dargli la possibilità di interrompere lui stesso il contratto. È poi sempre possibile avvalersi del diritto di recesso entro 14 giorni dalla firma, ma se si ha già iniziato ad operare il diritto può essere limitato da clausole specifiche (es. la chiusura di tutte le posizioni aperte).
In caso di controversie gravi col broker, infine, è possibile rivolgersi per un arbitrato extragiudiziale al Giurì bancario.

Adeguatezza e appropriatezza

Infine, non va dimenticato che all’apertura del conto trading con un intermediario, questi è obbligato per legge a porvi molte domande sul vostro profilo di rischio, sulla vostra situazione finanziaria e sulle vostre competenze borsistiche. Si tratta della verifica di quelle che la Mifid (appunto la normativa europea sui mercati finanziari) chiama “adeguatezza” e “appropriatezza”, che servono a proteggere il cliente da attività e rischi che può non essere in grado di prevedere e di gestire. La normativa prevede infatti due tipi di utente di servizi finanziari: il “cliente professionale” e il “cliente al dettaglio”. Il primo, a cui sono richiesti particolari requisiti, può operare senza particolari limitazioni, mentre il secondo viene considerato un utente da proteggere.

Al di là delle complesse definizioni, nel caso del trading online, per il cliente al dettaglio (cioè il trader privato) è richiesta solo la verifica dell’adeguatezza, e ciò si traduce in un lungo e dettagliato formulario a cui rispondere con attenzione. Se poi, come fanno purtroppo molti, si preferisce barrare la casella “so tutto, sono bravo a fare tutto, non voglio che nessuno interferisca con la mia attività”, in questo caso il broker non potrà fare quasi nulla per aiutarci o intervenire in caso di imminente disastro.

di Andrea Fiorini

 

 

 

L’articolo è di carattere divulgativo aggiornato alla data di pubblicazione. Per conoscere l’offerta della Banca consulta l’area Prodotti.

 

 

Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi e/o alla documentazione contrattuale disponibili sul sito www.bancobpm.it e presso le filiali della Banca.

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