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Fondo di Solidarietà Prima Casa Consap: Come richiedere la sospensione del mutuo

sospensione mutui covid-19
19/01/2024

Cosa prevede il Fondo di Solidarietà Prima Casa Consap

È un provvedimento governativo che prevede un sostegno a favore dei mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo.

In particolare, è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi.

Per beneficiare di questa sospensione, è necessario:

  • essere titolari di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 Euro;
  • aver richiesto il mutuo per comprare una prima casa adibita ad abitazione principale sita in Italia, che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che non abbia le caratteristiche di immobile di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n.1072.

Sono previste anche precise situazioni per poter presentare la richiesta di sospensione:

  • cessazione del lavoro subordinato o parasubordinato (*);
  • riconoscimento di invalidità non inferiore all’80%;
  • morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
  • sospensione dal lavoro (o riduzione dell’orario di lavoro corrispondente almeno al 20% dell’orario di lavoro complessivo), per un periodo di almeno 30 gg. lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (**);
  • se il mutuo è cointestato, è sufficiente che almeno uno dei cointestatari si trovi in una di queste situazioni.

Il Fondo di Solidarietà Prima Casa interviene rimborsando alla Banca il 50% degli interessi dovuti dal cliente. Il restante 50% degli interessi compensativi è a carico di quest’ultimo e sarà rimborsato alla ripresa del pagamento delle rate del finanziamento, suddiviso in quote di eguale importo aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo pari alla durata residua del mutuo.

La richiesta non potrà essere presentata alla banca se:

  • c’è stato un ritardo del pagamento delle rate superiore a 90 giorni;
  • si è fruito di altre agevolazioni pubbliche;
  • c’è una copertura assicurativa che copre l’evento per cui si richiede la sospensione.

(*) È possibile richiedere nuovamente la sospensione del mutuo per 18 mesi purché non riguardi lo stesso evento della prima sospensione.

(**) Il periodo di sospensione non potrà superare i 18 mesi complessivi.

Come richiedere la sospensione del mutuo prima casa

Clicca qui e compila la domanda per richiedere la Sospensione Mutuo Prima Casa secondo quanto previsto dal Fondo di Solidarietà CONSAP. Il modulo potrà essere inviato al tuo  Gestore o alla Filiale tramite e-mail.

Clicca qui per il Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione.

 

FAQ

Qui di seguito trovi le risposte alle domande più frequenti che i nostri clienti ci stanno sottoponendo.

SI, occorre presentare l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 30.000 euro.

Sì, se si rientra nei parametri indicati dal Fondo.

Sì, purché una delle due finalità sia l’acquisto della prima casa.

Sì, è l’unico modulo ammesso

No, come previsto dall’’art. 2 comma 477 lett. a) della Legge 244/2007, non è possibile richiedere la Sospensione del mutuo con il Fondo  Gasparrini nel caso in cui vi siano  ritardi nei pagamenti – superiori a 90 giorni – nel momento  di  presentazione della domanda. È invece possibile farne richiesta qualora le rate scadute e non pagate siano entro il 90° giorno. Quest’ultime verranno incluse nel periodo di sospensione. Dal momento della sospensione su tali rate non maturano interessi di mora.

È possibile aderire al Fondo se il mutuo è stato concesso con finalità di acquisto prima casa per abitazione principale, con importo massimo erogato di 250.000.

È inoltre possibile richiedere la sospensione di mutui per ristrutturazione o liquidità a condizione che il contratto di mutuo includa anche l’ipotesi relativa all’acquisto dell’abitazione principale.

Non risultano pertanto ammesse le sospensioni richieste esclusivamente per i mutui contratti per la sola ristrutturazione e/o liquidità.

No, non rientra in nessuna delle due nuove casistiche previste del Fondo Consap.

No, è necessario presentare un documento certificato dal datore di lavoro.

Sì, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

Le rate sono sospese interamente (quindi il cliente non pagherà interessi nel periodo di sospensione); gli interessi che maturano nel periodo di sospensione saranno compensati al 50% dal contributo Consap e il restante 50% a carico del cliente sarà spalmato sul residuo piano di ammortamento.

Sì, in questo caso l’importo al momento della surroga non deve essere superiore a superiore a 250.000 Euro.

N0, il mutuo deve essere stato acceso come prima casa.

Alla ripresa del regolare pagamento delle rate, i maggiori interessi maturati sul mutuo nel periodo di sospensione saranno compensati al 50% dal Fondo, mentre il restante 50% sarà ridistribuito pro-rata sul rimanente piano d’ammortamento.

Sospensione onerosa intera rata: durante la sospensione maturano interessi calcolati sul capitale residuo al tasso contrattuale al momento della richiesta di sospensione. A fine sospensione questi maggiori interessi saranno ridistribuiti sulle rate residue del piano di ammortamento.

L’estensione del Fondo Consap ai casi di sospensione dal lavoro per i lavoratori subordinati è stata introdotta con l’art. 26 del DL 2 marzo 2020 n.9. Tale articolo non fa distinzione fra i vari tipi di sostegno al reddito.

Il numero di finanziamento Banca è riportato nella Certificazione interessi passivi inviata a tutti i clienti una volta all’anno.

La domanda di sospensione deve essere presentata dal titolare del mutuo che si trova in una delle situazioni previste dal Fondo. Il Garante non ha titolo per richiedere la sospensione del mutuo.

Sì, le polizze continuano a essere valide e i rispettivi premi verranno addebitati come contrattualizzato. I premi delle polizze non rientrano nella sospensione.

La sospensione commerciale ha una durata massima di 12 mesi. E’ però possibile, alla scadenza, procedere con una nuova richiesta.

Per richiedere la sospensione del mutuo, rientrando nel Fondo di solidarietà, è rilevante lo stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro.

In caso di perdita del posto di lavoro, è possibile aderire al Fondo di Solidarietà nei seguenti casi:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
  • cessazione del rapporto di lavoro (di cui all’articolo 409, numero 3, del Codice di procedura civile – rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato).

In entrambi i casi è necessario che al momento di presentazione della domanda, il richiedente sia disoccupato.

No.

Sì, il Fondo di solidarietà non prevede limiti di età. Nel caso di sospensione commerciale il limite di età verrà valutato in base al singolo caso specifico.

La domanda di sospensione deve essere presentata dal titolare del mutuo che si trova in una delle situazioni previste dal Fondo. Il Garante non ha titolo per richiedere la sospensione del mutuo.

No, non è necessario.

Sì, ma complessivamente le richieste non possono essere reiterate più di due volte.

Sì, la richiesta verrà valutata dalla Banca.

Sì, sarà necessario rivolgersi alla propria filiale.

 

 

 

L’articolo è di carattere divulgativo aggiornato alla data di pubblicazione. Per conoscere l’offerta della Banca consulta l’area Prodotti.

 

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