Cosa succede se perdo il lavoro e non riesco più a pagare le rate del mutuo?
Sostenere le rate di un contratto di mutuo diventa ancora più difficile, se non impossibile, davanti all’eventualità di perdere il proprio lavoro. Qualora vi doveste trovare in questa situazione il primo passo da compiere sarebbe, sicuramente, quello di rivolgersi all’istituto che ha finanziato il credito.
L’istituto di credito ha il ruolo di assistere i propri clienti proponendo sospensioni oppure un piano appositamente strutturato di recupero del credito, a vantaggio di ambe le parti. Non è dunque necessario agire giudizialmente, in quanto la collaborazione tra le due parti contrattuali è sufficiente per sopperire alle esigenze di entrambe.
Assicurazione preventiva nel contratto di mutuo
Stipulare un contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile, significa, nella maggior parte dei casi, finalizzare un accordo con una banca disposta a sostenere la relativa spesa, sulla base delle garanzie riscontrate nel profilo reddituale del cliente. Qualora le garanzie non dovessero rispettare i parametri inizialmente previsti, il contratto difficilmente verrà sottoscritto dalla banca.
Tra gli eventi che determinano l’applicazione della copertura assicurativa vi è proprio la perdita del lavoro. L’assicurazione offerta da alcuni intermediari, in genere, prevede tale copertura per un periodo di tempo limitato da sei a dodici mesi, a fronte del pagamento di un premio assicurativo che avvenga in maniera unitaria, in un’unica soluzione, o secondo un’opportuna rateizzazione mensile.
Saldo e stralcio: una soluzione alternativa
In assenza di copertura assicurativa, oppure qualora quest’ultima non dovesse essere sufficiente a coprire il debito nell’arco di tempo necessario al debitore per risolvere la situazione di crisi temporanea, è possibile procedere con una semplice richiesta di saldo e stralcio. L’istituto di credito spesso predilige questa strada nel momento in cui il debitore manifesta le prime concrete difficoltà nel pagamento delle rate prestabilite.
La richiesta può giungere da ambo le parti ma, più verosimilmente, sarà il debitore a prospettare un piano di riparto economico nella modalità saldo e stralcio. Capita infatti, a volte, che gli istituti bancari accettino quanto proposto dal debitore per poter recuperare maggior parte del debito senza ulteriori oneri come le spese legali relative al recupero del credito stesso.
Procedura esecutiva: pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi
Nel caso in cui le trattative riferite alla richiesta di saldo e stralcio non andassero a buon fine, l’istituto bancario attiverà le classiche procedure di recupero del credito tramite gli istituti civilistici del pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi.
- Nel caso di pignoramento mobiliare, il creditore potrebbe aggredire il denaro o altre cose mobili di proprietà del debitore, sempre che ancora ne abbia.
- Se si attivasse il pignoramento immobiliare, qualora il debitore sia titolare di un bene immobile, come una casa, anche la stessa oggetto del contratto di mutuo, su cui la banca abbia un diritto privilegiato come un’ipoteca, quest’ultima avrebbe il diritto di aggredire tale immobile e determinarne l’assegnazione.
- Nell’ultimo caso di pignoramento presso terzi, l’istituto finanziario potrebbe pignorare quanto il debitore possiede, a titolo di credito derivante da reddito oppure da trattamento di fine rapporto, presso un terzo, come il datore di lavoro o un istituto previdenziale se titolare di pensione.
In ogni caso, il debitore potrebbe opporsi a tale procedura soltanto se possedesse un diritto contrastante oppure potrebbe convertire il pignoramento in un pagamento immediato liberandosi così del peso dell’intera procedura.
Sostegni governativi: sospensione del mutuo
Per coloro che hanno contratto un mutuo sulla prima casa, il Governo ha stabilito delle agevolazioni grazie all’istituzione del Fondo Gasparrini, istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244.Il periodo massimo per cui è possibile usufruire di tale sospensione è stabilito in diciotto mesi. Si tratta di una misura, volta a tutelare la parte più debole del rapporto contrattuale di mutuo.
Per poter richiedere la sospensione è necessario essere perfettamente in regola con il pagamento delle rate del mutuo stesso. I beneficiari che rientrano in tale agevolazione sono:
- i lavoratori dipendenti;
- i lavoratori autonomi;
- le cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Per accedere al fondo non è necessario presentare alcuna dichiarazione ISEE e possono godere del suddetto beneficio anche coloro che sono già stati ammessi in passato al beneficio garantistico del Fondo Prima Casa.
I titolari di contratti di mutuo che non superino l’importo complessivo pari a quattrocentomila euro, stipulato da almeno un anno, che abbiano perduto il lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato e che si trovino in stato di disoccupazione, possono richiedere dunque al proprio istituto bancario l’applicazione dell’agevolazione di moratoria del mutuo.
La stessa misura è richiedibile anche da quei lavoratori che abbiano involontariamente subito una diminuzione dell’orario lavorativo, e dunque della retribuzione contrattualmente prevista, nonché in caso di sospensione. Sulla base della quantità dei giorni di sospensione o di riduzione operata dal datore di lavoro, è possibile accedere alla misura per un periodo limitato di tempo che varia sempre dai sei ai diciotto mesi.
L’articolo è di carattere divulgativo aggiornato alla data di pubblicazione. Per conoscere l’offerta della Banca consulta l’area Prodotti.
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L’erogazione del finanziamento è subordinata alla normale istruttoria da parte della banca. Il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente per oggetto un bene immobile residenziale.