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Prestito tra privati: come funziona e come tutelarsi

07/08/2023

Può capitare a molti, almeno una volta nell’arco della vita, di ricevere una richiesta di prestito da un amico oppure da un familiare in difficoltà per somme di denaro che possono risultare più o meno considerevoli. Ebbene, in simili circostanze è possibile parlare di un vero e proprio prestito tra privati o, più comunemente noto nel mondo del diritto, come contratto di mutuo tra privati. Cosa che, nella prassi, si esplica normalmente con la consegna di denaro dietro promessa che tali soldi verranno restituiti nell’arco di un determinato periodo di tempo.

Ma come funziona esattamente il prestito tra privati? E, soprattutto, come tutelare il diritto che sorge in capo al soggetto creditore di veder restituita la somma elargita? A tal proposito è bene seguire una serie di accortezze, utili ad evitare spiacevoli situazioni.

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Prestito tra privati: tutto ciò che occorre sapere a riguardo

Come già brevemente esplicato, il prestito tra privati, nell’universo giuridico, viene definito contratto di mutuo tra privati. Un termine che sovente induce in errore e possibile confusione, proprio perché si tende ad associarlo alla forma classica di mutuo, ovvero a quello stipulato con la banca o con altro istituto di credito per l’acquisto di una casa.

Riguardo al tema in esame, il prestito tra privati o contratto di mutuo tra privati, trova espressa disciplina nell’ambito degli articoli 1813 e successivi del vigente codice civile. In particolare, detta normale prevede l’obbligatoria presenza di due parti contrattuali: un soggetto che viene definito mutuante (colui che si assume l’impegno di consegnare all’altro una specifica somma di denaro o altri beni fungibili) e il mutuatario (il privato su cui grava l’obbligo di restituire la somma di denaro che gli è stata concessa in prestito, o altri beni fungibili).

Trattasi, in sostanza, di un sistema che richiama molto quello del mutuo stipulato con un istituto di credito e, nella maggior parte dei casi, finalizzato all’ottenimento della cifra necessaria all’acquisto di un immobile. In fondo anche il mutuo tradizionale rientra nella sfera dei contratti e, più nello specifico, in quei contratti che vengono chiamati reali, proprio perché si perfeziona nel momento in cui il mutuante concede una determinata somma di denaro in prestito al mutuatario.

A ciò si aggiunge che detta tipologia di contratti (e più in generale per quanto concerne finanziamenti o prestiti di vario tipo) stabilisce necessariamente un termine entro il quale la cifra ricevuta in prestito dovrà essere restituita. Ragion per cui vengono anche definiti atti di durata, i quali, quasi sempre, dovranno inoltre prevedere un tasso di interesse che farà sì che la somma da rendere risulti maggiorata rispetto a quella iniziale.

E per ciò che concerne il contratto di mutuo tra privati? Ebbene, in questo caso è bene precisare che tale prestito può essere sia a titolo cosiddetto gratuito (quindi potrebbe non prevedere un tasso di interesse) oppure a titolo oneroso (e dunque stabilire espressamente la percentuale di interessi che andrà ad aumentare la somma da restituire al mutuante). In altre parole non vi sono obblighi giuridici in tal senso, ma saranno le parti a scegliere liberamente per quale forma optare.

A tal proposito risulta che anche il tasso d’interesse può essere liberamente pattuito, con un unico vincolo: la percentuale in questione non dovrà mai essere superiore al tasso che, a cadenze periodiche tramite apposito Decreto ministeriale, viene reputato di usura. Se così dovesse accadere il prestito tra privati verrebbe considerato nullo.

Sempre in tema di libertà, lo stesso vale anche per la forma con cui il contratto può essere stipulato: sia essa verbale che scritta, il prestito tra privati avrà comunque piena valenza.
Ma conviene davvero non ricorrere alla forma scritta e fidarsi soltanto della parola altrui? Un errore che potrebbe essere commesso in buona fede, soprattutto in forza di un’amicizia o di un legame familiare. Ebbene, a prescindere da relazioni e dall’affetto, in simili situazioni è sempre consigliato tutelarsi. E il modo migliore per farlo, quando c’è di mezzo il denaro, è senza dubbio avvalersi della forma scritta.

Le ragioni sono particolarmente elementari: provare l’esistenza di un contratto stipulato oralmente, mediante una semplice stretta di mano, può rivelarsi veramente ostico e di non facile soluzione. Da qui le domande: come fare per dar prova dell’ammontare della cifra data in prestito? E nel caso in cui il denaro fosse stato elargito in più occasioni, tutte in contanti? Difficoltà che è bene prevenire, specialmente se si tratta di cifre importanti.

Tutto ciò non si traduce nell’urgenza di ricorrere ad un notaio, bensì di redigere un atto transattivo, più comunemente noto come scrittura privata. Tale atto dovrà contenere: i dati di entrambe le parti (nome, cognome, codice fiscale, residenza); la cifra esatta che il mutuante concede in prestito al mutuatario; il modo in cui detta somma verrà consegnata (contanti, assegno e via dicendo); la data entro cui il prestito dovrà essere restituito e il piano di ammortamento (le rate, che solitamente vengono indicate a cadenze mensili); il tasso di interesse qualora il mutuo tra privati fosse di tipo oneroso, oppure la specificazione che si tratta di un contratto a titolo gratuito.

Sempre in tema di tutela del mutuante, preme precisare che quello che viene definito onere della prova spetta al soggetto creditore, il quale, in caso di mancata restituzione del prestito, dovrà avvalersi di quanto a sua disposizione per dimostrare di aver diritto ad una specifica somma di denaro da parte di un altro privato. Tutto ciò, in caso di scrittura privata, potrà essere provato in maniera molto più agile rispetto ad un contratto di mutuo avente forma verbale. In quest’ultimo caso, infatti, è possibile avvalersi delle dichiarazioni di eventuali testimoni, di registrazioni vocali oppure di messaggi o e-mail.

In ogni caso, la mancata restituzione di denaro non comporta l’insorgere di un reato in capo al soggetto inadempiente. Trattasi invero di un illecito civile, per il quale il creditore potrà agire, appunto, in sede civile e non penale.

Prestito tra privati: come tutelarsi in sede civile

Come brevemente esplicato, non è possibile sporgere denuncia contro il debitore che non ha adempiuto a quanto dichiarato nel contratto di mutuo tra privati (indipendentemente dalla sua forma). Al contrario, in situazioni di questo tipo si agisce in sede civile, avvalendosi dell’intervento di un avvocato (e sempre nel caso in cui i solleciti di pagamento per le vie brevi non abbiano sortito alcun tipo di risultato). Il che significa che il professionista incaricato redigerà una lettera di diffida, mediante la quale intimerà il mutuatario di restituire la somma di denaro entro e non oltre un determinato periodo di tempo (di solito si parla di sette giorni, che possono variare a seconda della cifra).

Qualora anche tale tentativo non dovesse andare a buon fine, vi è il cosiddetto decreto ingiuntivo. Trattasi di un atto emesso dal Tribunale o dal Giudice di Pace, mediante il quale al debitore viene ingiunto il pagamento di una somma di denaro determinata. Ad esso possono seguire l’atto di precetto ed infine il pignoramento, sia esso immobiliare, mobiliare o presso terzi.
In sostanza, se è possibile dimostrare l’esistenza del credito, allora lo è anche avviare una procedura di recupero dello stesso.

A tal proposito, un’accortezza che è bene non sottovalutare riguarda l’utilizzo di metodi di trasferimento del denaro che siano tracciabili. Per fare un esempio concreto: qualora la scelta ricadesse sul bonifico, è consigliato avvalersi di una causale che sia inerente al prestito. Al contrario, i passaggi di denaro contante sono veramente difficili da provare, specialmente se ciò avviene in più rate di pagamento. Per non parlare delle ragioni di trasparenza, nonché di tutela con il fisco, le quali, a scanso di equivoci, suggeriscono metodi pienamente tracciabili.

 

 

 

L’articolo è di carattere divulgativo aggiornato alla data di pubblicazione. Per conoscere l’offerta della Banca consulta l’area Prodotti.

 

 

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L’erogazione del finanziamento è subordinata alla normale istruttoria da parte della banca. Il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente per oggetto un bene immobile residenziale.

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