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Conosci la differenza tra truffa e frode informatica?

Money muling: cos’è e come difendersi
12/12/2023

Le parole sono importanti, come disse anche Nanni Moretti nella famosa scena tratta dal film “Palombella Rossa”, e per questo è altrettanto importante conoscere e comprendere la differenza tra truffa e frode informatica. Negli ultimi anni, infatti, la crescita esponenziale di reati digitali ha posto il problema della chiara individuazione giurisprudenziale delle fattispecie di truffa e frode informatica, disciplinate rispettivamente dagli artt. 640 e 640 ter Codice Penale.

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Truffa e frode informatica: cosa le distingue?

Una prima fondamentale distinzione è che, nel reato di truffa, l’attività fraudolenta riguarda la persona, mentre nella frode il target è il sistema informatico del soggetto passivo del reato.

In quest’ottica, la truffa, cioè il reato che commette chi inganna un‘altra persona al fine di ottenere un vantaggio ingiusto, può avvenire, come spesso accade in tramite internet. Si pensi, ad esempio, al phishing in cui la vittima fornisce i propri dati e codici personali accedendo al link malevolo inviato via e-mail o SMS dai criminali.

La truffa, anche nella sua accezione online, è un reato disciplinato dall’articolo 640 del Codice Penale, che ne identifica gli elementi fondamentali:

  • L’artifizio, inteso come simulazione o dissimulazione della realtà, tale da indurre in errore la vittima;
  • Il raggiro, cioè ogni macchinazione volta a far scambiare il falso con il vero;
  • L’induzione in errore, ossia i mezzi utilizzati dal truffatore per indurre la vittima in errore devono essere concretamente idonei al fine fraudolento;
  • Il danno, inteso come effettiva perdita nei termini del danno emergente (perdita economica) e del lucro cessante (mancato guadagno)
  • L’ingiusto profitto del criminale.

La frode informatica, invece, è il reato che commette chi altera il funzionamento di un dispositivo per trarne un vantaggio indebito. La frode informatica è disciplinata all’art. 640 ter Codice Penale, che presenta due categorie di condotte fraudolente:

  • L’alterazione, in qualsiasi modo, del regolare funzionamento di un sistema informatico o telematico;
  • L’intervento non autorizzato su dati, informazioni o programmi a loro volta contenuti in un sistema informatico o telematico.

Dunque, mentre il delitto di truffa prevede l’induzione in errore della vittima con artifizi e raggiri, la frode informatica richiede l’alterazione di un sistema informatico oppure l’intervento senza diritto e su dati, informazioni o programmi in esso contenuti. In base a ciò, e similmente a quanto prima accennato, è possibile affermare che il phishing condotto tramite l’utilizzo di malware o altri programmi autoinstallanti è da ricondurre al delitto di frode informatica. Anche la fattispecie della frode informatica prevede che si verifichi un danno economico per la vittima, che in questo caso si può tradurre nel prelievo di somme di denaro dal conto corrente o dalla carta di credito.

Viste le inside nascoste nel mondo del web, navigare con prudenza e consapevolezza è fondamentale per godersi tutti i benefici della tecnologia. Leggi anche gli altri articoli presenti sul nostro sito per saperne di più sulle buone prassi da seguire per tutelare la tua sicurezza online.

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L’articolo è di carattere divulgativo aggiornato alla data di pubblicazione. Per conoscere l’offerta della Banca consulta l’area Prodotti.

 

 

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